I beni del patrimonio agricolo forestale regionale, per la loro valorizzazione e nel rispetto delle finalità di gestione di interesse pubblico stabilite dalla normativa (art. 27 della L.R. 39/00), possono essere messi a disposizione a soggetti terzi (privati ed enti) tramite concessione amministrativa (atto unilaterale della pubblica amministrazione). I concessionari sono individuati attraverso una procedura ad evidenza pubblica (avviso/bando pubblico).
Le concessioni sono onerose, quindi prevedono il pagamento di un canone annuale e sono di durata pluriennale.
La valorizzazione ed una corretta fruizione pubblica del patrimonio agricolo-forestale si ottengono anche migliorandone la conoscenza e l’informazione presso i cittadini attraverso appropriati mezzi di divulgazione.
Per uniformare a livello regionale questo processo di divulgazione è stato predisposto uno specifico disciplinare per l'utilizzo del logotipo e della cartellonistica (DGR 975 del 29.09.2003)
Logotipo (pdf 34 Kb)
Disciplinare (pdf 1.867 Kb)